L'aumento previsto dai precedenti articoli e' dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1948. Per ottenere l'aumento di cui all'art. 1, gli interessati devono produrre domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione pensioni) che provvedera' con ruolo di variazione. L'aumento di cui all'art. 2 e' concesso d'ufficio dagli Uffici provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 27 aprile 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;334~art3 · fonte del testo