L'aumento previsto dai precedenti articoli e' dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1948. Per ottenere l'aumento di cui all'art. 1, gli interessati devono produrre domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione pensioni) che provvedera' con ruolo di variazione. L'aumento di cui all'art. 2 e' concesso d'ufficio dagli Uffici provinciali del tesoro.
Testo vigente dal 27 aprile 1948
