Le pensioni straordinarie e gli assegni vitalizi straordinari, a carico dello Stato, concessi, con leggi speciali e aventi una decorrenza non posteriore al 1 marzo 1947, sono aumentati: del 900 per cento se l'importo non supera le L. 12.000 annue; del 500 per cento se l'importo supera le L. 12.000 annue ma non le L. 36.000; del 300 per cento se l'importo supera le L. 36.000 annue ma non le L. 60.000; del 150 per cento se l'importo supera le L. 60.000 annue. Per effetto dell'applicazione del precedente comma le pensioni e gli assegni straordinari non potranno essere elevati ad un ammontare minore di quello risultante, dopo la maggiorazione, per il trattamento massimo sui cui deve applicarsi la percentuale immediatamente maggiore. In nessun caso l'aumento derivante dall'applicazione dal presente articolo puo' essere inferiore alle L. 60.000 annue. Per i titolari di piu' pensioni o assegni straordinari, ai fini dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui al primo comma, si considera l'importo complessivo delle varie pensioni o assegni straordinari in godimento e, ai funi della eventuale concessione dell'aumento minimo previsto dal terzo comma, si ha riguardo alla maggiorazione complessiva delle varie pensioni od assegni.
Testo vigente dal 27 aprile 1948
