Art. 18 — Riservatezza
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138.
Abrogato dal 28 settembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138.
Abrogato dal 28 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2000 al 28 settembre 2022. 27 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque svolge attivita' connesse all'applicazione del presente decreto e' obbligato a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite, fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138
Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, ha disposto (con l'art. 30, comma 7) che "Le disposizioni del decreto legislativo, n. 332 del 2000, relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4 del regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-08;332~art18 · fonte del testo
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