Articolo abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Abrogato dal 23 giugno 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Abrogato dal 23 giugno 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2013 al 23 giugno 2016. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art24 · fonte del testo
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