I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'art. 3 del presente decreto cessano dal godimento del beneficio stesso:

  • a)quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale;
  • b)quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale;
  • c)quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
  • d)quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti. Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro trenta giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui all'art. 3 passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che i prestatori abbiano trovato nuova occupazione. Questo trattamento e' cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201 e 17 dicembre 1947, n. 1585.

Testo vigente dal 26 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328~art8 · fonte del testo