Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale. 12 Il programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter. E programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita' percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

12

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 231) che "Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto".

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/1990

    Questione infondata
    26 marzo 1990

    In tema di procedure per la determinazione del Programma statistico nazionale, la scelta discrezionale del legislatore che ha ritenuto sufficiente, ai fini della garanzia dei principi costituzionali sulla cooperazione tra Stato e regioni, la presenza di un solo rappresentante regionale nell'organo collegiale a composizione mista che ha il potere di deliberare il Programma, non è irragionevole, giacché l'inserimento degli uffici di statistica regionale all'interno del Servizio statistico nazionale non è giustificato dal fatto che il Programma possa determinare indagini statistiche che concernono anche materie assegnate alle competenze regionali, ma si collega al ruolo che le stesse regioni hanno come semplici componenti della comunità nazionale chiamate a rappresentare i loro interessi nell'ambito dell'interesse generale e infrazionabile della collettività statale che porta a determinare il Programma statistico nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).

    Art. 5 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica · Art. 24 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Testo unico costituzionali · Art. 5 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2013 al 1 gennaio 2018. 2 parole tolte.

… cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo. tolto: 3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, … la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7aggiunto: . Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 231) che "Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322~art13 · fonte del testo