Art. 17 — Fondo di integrazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 2004 sono abrogate le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 in data antecedente a quella stabilita nel medesimo comma, concorre alla formazione del reddito imponibile della societa' nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;307~art17 · fonte del testo
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