La sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e' vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu' di uno Stato appartenente alla Comunita' europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu' soggetti residenti in piu' di uno Stato della Comunita'. E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)). E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.

Testo vigente dal 12 aprile 2007

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 2004 al 12 aprile 2007. 33 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri. tolto: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attivita' praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46. E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-16;300~art4 · fonte del testo