Art. 87 — Norme finali e abrogazioni
Articolo soppresso dal d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla l. 9 novembre 2001, n. 401.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Articolo soppresso dal d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla l. 9 novembre 2001, n. 401.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1999 al 11 novembre 2001. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed e' soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2001, N. 343, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art87 · fonte del testo
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