Art. 61 — Principi generali

Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. (( L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico.)) In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

Testo vigente dal 29 luglio 2003

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 61, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 29 luglio 2003. 7 parole aggiunte.

Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. aggiunto: L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico. In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art61 · fonte del testo