Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi ((compresi)) i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 GENNAIO 2004, N. 29. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Testo vigente dal 17 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2023 al 17 agosto 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi tolto: inclusi aggiunto: compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art47 · fonte del testo