Dopo l'art. 10 della legge e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. - 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti gli adempimenti che devono essere osservati per assicurare l'agevole individuazione dell'importatore in ogni fase della distribuzione e della vendita di cosmetici provenienti dall'estero. 2. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire unmilione a lire seimilioni.".

Testo vigente dal 20 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;300~art5 · fonte del testo