I commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge sono sostituiti dai seguenti: "7. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 6 deve formare oggetto di nuova, preventiva comunicazione. 8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) dello stesso comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.". Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire, con decreto, che i dati relativi alle sostanze previsti nei commi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli gia' comunicati, siano forniti al Ministero e alle regioni, eventualmente tramite le associazioni di categoria, mediante idoneo supporto magnetico, secondo le modalita' precisate nello stesso decreto.". Dopo il comma 12 dell'art. 10 della legge e' aggiunto il seguente: "12-bis. In caso di cessazione dell'attivita', i produttori e gli importatori devono darne comunicazione al Ministero della sanita' e alla regione, entro sessanta giorni.". Il comma 15 dell'art. 10 della legge e' sostituito dal seguente: "15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7, 8, e 12-bis, a quelle impartite dall'autorita' sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire seimilioni.".

Testo vigente dal 20 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;300~art4 · fonte del testo