Il comma 4 dell'art. 2 della legge e' sostituito dal seguente: "4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.". L'allegato III, parte seconda, della legge diviene allegato IV, parte prima; l'allegato IV, parte prima, diviene allegato III, parte seconda.

Testo vigente dal 20 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;300~art2 · fonte del testo