Il comma 4 dell'art. 2 della legge e' sostituito dal seguente: "4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.". L'allegato III, parte seconda, della legge diviene allegato IV, parte prima; l'allegato IV, parte prima, diviene allegato III, parte seconda.
Testo vigente dal 20 settembre 1991
