Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1948 al 1 gennaio 1960. 92 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si applica, ferma restando l'esenzione fino a L. 240.000, ragguagliate ad anno, disposta dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892, con le aliquote seguenti: 4% sul reddito eccedente L. 240.000 fino a L. 960.000 ragguagliate ad anno 8% sulla parte di reddito che supera L. 960.000 ragguagliate ad anno. La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto dal periodo di paga in corso al 1 aprile 1948.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;300~art1 · fonte del testo
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