Art. 27 — Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)). 8 E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorita' a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)).((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47

8

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 2019 al 25 giugno 2020. 251 parole tolte, 30 parole aggiunte.

tolto: Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, puo' avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta e' corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CEaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione … da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. tolto: Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018. Con uno o piu' decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea aggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47.PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47

    Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art27 · fonte del testo