Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 4-bis. - 1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell'ambito del processo di riordino di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile.". "Art. 4-ter. - 1. L'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI S.p.a. e' trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a., mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000.". "Art. 4-quater. - 1. La titolarita' delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella predetta societa', e' comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria.".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-01-14;3~art4 · fonte del testo