Art. 4 — Casi di deroga dall'applicazione delle STI
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2001 al 23 ottobre 2007. 262 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'amministrazione competente su proposta del gestore dell'infrastruttura, nel rispetto degli standard di sicurezza, puo' comunicare alla commissione l'intenzione di deroga dall'applicazione delle STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni di cui alle seguenti lettere:
tolto: a) per un progetto di nuova linea o di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita' che e' in una fase avanzata di sviluppo alla data di pubblicazione delle STI;
tolto: b) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita', quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari di tale linea hanno valori diversi da quelli esistenti sulla maggior parte della rete ferroviaria europea e quando tale linea non costituisce una connessione diretta con la rete ad alta velocita' di un altro Stato membro, che fa parte della rete transeuropea ad alta velocita';
tolto: c) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita', quando l'applicazione delle STI compromette l'efficacia economica del progetto. La proposta e' corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che non s'intende applicare e di una relazione contenente lo stato di avanzamento del progetto, le motivazioni di ordine tecnico, amministrativo o economico che giustificano la deroga richiesta, nonche' le disposizioni da adottare nella realizzazione del progetto per agevolare l'interoperabilita' e le misure transitorie atte a garantire una compatibilita' di gestione. L'amministrazione competente, previa valutazione della proposta del gestore dell'infrastruttura, la trasmette alla commissione, allegando il fascicolo e la documentazione prodotta dallo stesso Gestore. L'amministrazione competente comunica agli interessati le deroghe autorizzate dalla Commissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-24;299~art4 · fonte del testo
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