Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1999 al 20 giugno 2003. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'INAF, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. L'INAF puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. Nella relazione di cui all'articolo 10, comma 2, l'INAF riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;296~art3 · fonte del testo