Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 142/2004

    Questione inammissibile
    14 maggio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e degli artt. 25 e 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto del dipendente di una pubblica amministrazione a ricevere le differenze di retribuzione tra quanto gli spetta per le mansioni effettivamente svolte, superiori a quelle proprie della qualifica attribuitagli, e ciò che in riferimento a quest’ultima gli viene corrisposto. Il rimettente, infatti, oltre a non enunciare l'esistenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale, tale da assurgere al rango di “diritto vivente”, muove da una premessa interpretativa che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre la questione, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. – Sulle questioni formulate allo scopo di conseguire un avallo sul piano interpretativo, v. citate ordinanze n. 92/2004, n. 289/2003, n. 442/2001.

    Art. 56 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 57 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 25 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 24 maggio 2001 — oggiabrogatoper 25 anni
  2. 23 aprile 1998 — 24 maggio 2001abrogatoper 3 anni
  3. 1 gennaio 1998 — 23 aprile 1998per 4 mesi
  4. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  5. 1 dicembre 1996 — 2 marzo 1997per 3 mesi
  6. 12 luglio 1996 — 1 dicembre 1996per 5 mesi
  7. 29 ottobre 1995 — 12 luglio 1996per 9 mesi
  8. 13 gennaio 1994 — 29 ottobre 1995per un anno
  9. 9 dicembre 1993 — 13 gennaio 1994per un mese
  10. 7 agosto 1993 — 9 dicembre 1993per 4 mesi
  11. 17 luglio 1993 — 7 agosto 1993per 21 giorni
  12. 6 febbraio 1993 — 17 luglio 1993testo originarioper 5 mesi

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 24 maggio 2001. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 31 MARZO 1998 aggiunto: 30 MARZO 2001, N. tolto: 80 aggiunto: 165

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art57 · fonte del testo