Art. 2 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

L'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".

Testo vigente dal 30 dicembre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-06;287~art2 · fonte del testo