Art. 1 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:

  • a)i dipartimenti;
  • b)le direzioni generali. 2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.".

Testo vigente dal 30 dicembre 2002

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-06;287~art1 · fonte del testo