Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, secondo e terzo comma, del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con il regio decreto 10 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti urbanisti nonche' le disposizioni degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631.
Testo vigente dal 20 aprile 1948
