Art. 1 — Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 marzo 2005, n. 66.
Abrogato dal 28 aprile 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 marzo 2005, n. 66.
Abrogato dal 28 aprile 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1994 al 28 aprile 2005. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato al presente decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e cio' senza che sia necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MARZO 2005, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;280~art1 · fonte del testo
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