Art. 5 — Verifiche richieste per le unità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 aprile 2020, n. 37.
Abrogato dal 10 giugno 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 aprile 2020, n. 37.
Abrogato dal 10 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2003 al 10 giugno 2020. 366 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1 dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1 dicembre 2000 l'unita' sia gia' adibita a un servizio di linea, l'autorita' marittima verifica che detta unita':
tolto: a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza in regolare corso di validita', rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto, autorizzato o affidato da quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in conformita' alle procedure e agli orientamenti applicabili di cui agli allegati alla risoluzione A. 746(18) dell'assemblea dell'IMO "Survey Guidelines under the harmonised system of survey and certification" (Linee guida per le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione), nella versione in vigore alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al perseguimento degli stessi scopi, espressamente e formalmente dichiarate equivalenti dall'amministrazione dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unita';
tolto: b) sia in possesso di certificazione di classe in corso di validita' rilasciata da un organismo riconosciuto secondo le proprie prescrizioni per la classificazione o secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato di bandiera;
tolto: c) sia dotata di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento di un'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella risoluzione A. 861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere installati sulle unita' costruite anteriormente alla data del 29 aprile 1999 possono essere parzialmente esentati dall'obbligo di conformita' ai predetti requisiti, secondo i criteri e le condizioni stabilite dal Comitato di regolamentazione di cui alla direttiva 93/75/CE recepita con D.P.R. 19 maggio 1997, n. 268. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002 ovvero a decorrere dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla pubblicazione della norma CEI n. 61996 qualora tale data sia successiva alla prima alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;28~art5 · fonte del testo
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