Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

  • a)si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
  • b)non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
  • c)si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti;
  • d)non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.

Testo vigente dal 7 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28~art4 · fonte del testo