L'amnistia e l'indulto, da concedere a norma, degli articoli precedenti, riflettono i reati commessi a tutto il 18 dicembre 1947, salvo quanto e' stabilito nell'art. 2, n. III, e non si applicano al reati militari ed a quelli finanziari, ne' hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime.
Testo vigente dal 7 febbraio 1948
