L'amnistia e l'indulto, da concedere a norma, degli articoli precedenti, riflettono i reati commessi a tutto il 18 dicembre 1947, salvo quanto e' stabilito nell'art. 2, n. III, e non si applicano al reati militari ed a quelli finanziari, ne' hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime.

Testo vigente dal 7 febbraio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28~art3 · fonte del testo