Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1995

    Questione infondata
    27 gennaio 1995

    Nell'ambito della disciplina emanata, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, per l'attuazione di direttive CEE (nn. 80/1107, 82/605 ed altre) in base alla legge di delega 30 luglio 1990, n. 212, con il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, le condizioni poste, a pena di esclusione, dall'art. 55 di questo (svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni e presentazione di apposta domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) perché i laureati in medicina e chirurgia non in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (specializzazione o docenza in medicina del lavoro od in tossicologia, igiene industriale ecc.) per poter rivestire la qualifica di "medico competente" riguardo ai controlli e vari adempimenti previsti per la sicurezza del lavoro, potessero esercitarne le funzioni, non comportano violazione dell'art. 3 Cost.. Non vale addurre in contrario, infatti, la illegittimità costituzionale (dichiarata con sent. n. 100 del 1989) delle norme della legge n. 409 del 1985 (istitutiva della professione di odontoiatra) che, pur dopo aver riconosciuto in via di principio l'idoneità dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'Università prima del 28 gennaio 1980, ad esercitare la professione di odontoiatra, subordinavano l'esercizio di questa attività all'opzione tra l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e quella all'albo dei medici odontoiatri, giacché, nella specie, ai medici del lavoro interessati non viene imposta alcuna opzione ne' la perdita di alcuna pregressa facoltà. E d'altra parte rientra nella discrezionalità del legislatore - una volta prescritti, a regime, ai fini dell'assunzione della qualità di "medico competente" nella materia ' de qua', requisiti più rigorosi - considerare, in via transitoria, equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa come quello stabilito, e consentire a medici che già svolgevano quelle funzioni prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle subordinandole ad una espressa domanda dell'interessato, al fine di cristallizzare, per ragioni di certezza, la situazione esistente ad una certa data. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 55 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277). - V. S. n. 100/1989, già citata nel testo. red.: S.P.

    Art. 55 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro · Art. 7 Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1991 al 15 maggio 2008. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 e' subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanita' territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni. La domanda e' presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanita' provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-15;277~art55 · fonte del testo