Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 312/1996

    Questione infondata
    25 luglio 1996

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dell'art. 41, co. 1, del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impone al datore di lavoro di ridurre "al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte", sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di legge in materia penale e di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, in quanto verrebbe posto a carico del datore di lavoro un obbligo del tutto generico e indeterminato, che fa riferimento, oltre alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche, anche ad altre non meglio specificate misure organizzative e procedurali, senza contestualmente fissare un valore limite di tollerabilità del rumore. Invero, da un lato, la norma impugnata - caratterizzata più dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve raggiungere che dalla individuazione dei comportamenti che egli è tenuto ad osservare, e quindi suscettibile di ampliare la discrezionalità dell'interprete - contiene una valutazione del legislatore circa le potenzialità lesive delle lavorazioni rumorose e la doverosità della riduzione al minimo del rumore, che non può essere contrastata dalla Corte costituzionale, trattandosi di valutazione ragionevole, diretta alla tutela dei valori espressi dall'art. 41 Cost. Del resto, l'eliminazione della disposizione impugnata comporterebbe anche l'eliminazione del generale dovere di protezione posto a carico del datore di lavoro e quindi un arretramento sul piano della concretizzazione dei principi costituzionali. Da un altro lato, si tratta di una norma penale di scopo che, nel fare riferimento anche alle misure organizzative e procedurali concretamente attuabili, investe la quasi totalità dell'attività di impresa ed una pluralità di mezzi, con pressoché infinite possibilità di combinazione, e quindi finisce per attribuire al giudice penale la discrezionalità spettante all'imprenditore. Tuttavia la disposizione impugnata è suscettibile di una interpretazione adeguatrice - la sola che possa escludere il contrasto con l'art. 25 Cost. - tale da restringere considerevolmente la discrezionalità dell'interprete, ritenendo che, la' dove parla di misure "concretamente attuabili", il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché sia penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli "standard" di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. L'accertamento del giudice, pertanto, dovrà essere indirizzato non tanto a stabilire se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli "standard" di produzione industriale, o specificamente prescritta. - V. S. n. 475/1988. red.: A. Franco

    Art. 41 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro · Art. 7 Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori · Art. 25 cost. · Art. 70 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2006 al 15 maggio 2008. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 10 APRILE 2006 aggiunto: 9 APRILE 2008, N. tolto: 195 aggiunto: 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-15;277~art41 · fonte del testo