Art. 52 — Vaccinazione profilattica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 330 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La vaccinazione profilattica e' disposta con provvedimento del Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 che, contestualmente, stabilisce almeno:
tolto: a) la regionalizzazione della zona di vaccinazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo 45, effettuandola, se necessario, in collaborazione con gli Stati membri limitrofi;
tolto: b) la sua rapida esecuzione, in conformita' con le norme e i principi di igiene e bio-sicurezza in modo da evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica;
tolto: c) la verifica, da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie e dei veterinari ufficiali, dell'avvenuta attuazione delle misure applicabili nella zona di vaccinazione e del mantenimento di quelle stabilite agli articoli 45, 46, 47 e 48. Ferme restando le verifiche da attuare a seguito delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, i servizi veterinari delle aziende sanitarie, se la zona di vaccinazione include totalmente o parzialmente la zona di protezione o di sorveglianza:
tolto: a) mantengono le misure stabilite dal presente decreto per la zona di protezione o di sorveglianza nella parte della zona interessata dalla vaccinazione fino all'avvenuta revoca delle prime ai sensi degli articoli 36 o 44;
tolto: b) applicano, per la zona di vaccinazione, le disposizioni degli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 successivamente alla revoca delle restrizioni relative alla zona di protezione e di sorveglianza. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, intorno alla zona di vaccinazione, i servizi veterinari delle aziende sanitarie delimitano, inoltre, una zona di sorveglianza, come definita dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, di profondita' non inferiore a 10 km calcolata dal perimetro della medesima zona di vaccinazione. In tale zona di sorveglianza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie:
tolto: a) dispongono il divieto di vaccinazione;
tolto: b) intensificano la sorveglianza;
tolto: c) sottopongono a controlli i movimenti degli animali delle specie sensibili. E' mantenuta operativa la zona di sorveglianza di cui al comma 3, fino all'avvenuto ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi dell'articolo 61.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art52 · fonte del testo
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