Art. 4 — Misure in caso di sospetto di malattia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 340 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Se in un'azienda sono presenti uno o piu' animali sospetti di essere infetti o contaminati dall'afta epizootica, il veterinario ufficiale adotta tutti i mezzi d'indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia, disponendo, in particolare, l'effettuazione dei prelievi di cui al comma 2, lettera g), per l'esecuzione degli esami di laboratorio necessari a confermare l'esistenza di un focolaio, conformemente alla definizione di focolaio di cui all'allegato I. Non appena riceve una denuncia di un caso sospetto d'infezione, o ne ha altrimenti notizia, il veterinario ufficiale pone l'azienda sotto controllo ufficiale e attua o verifica l'esecuzione delle seguenti misure:
tolto: a) il censimento di tutte le categorie di animali presenti nell'azienda, precisando per ciascuna categoria di animali delle specie sensibili il numero di animali gia' morti e il numero di animali che si sospetta siano infetti o contaminati;
tolto: b) l'aggiornamento del medesimo censimento per tener conto degli animali delle specie sensibili nati o morti durante il periodo di sospetto. Il proprietario e' tenuto a fornire tali informazioni su richiesta del veterinario ufficiale che deve verificarle nel corso delle ispezioni;
tolto: c) la registrazione di tutte le scorte di latte, prodotti lattiero-caseari, carni, prodotti a base di carne, carcasse, pelli e carnicci, lana, sperma, embrioni, ovuli, liquami, letame, nonche' dei mangimi e delle lettiere presenti nell'azienda, e la conservazione di tali registrazioni;
tolto: d) il divieto di qualsiasi movimento, in provenienza dall'azienda o a sua destinazione, di animali delle specie sensibili, tranne nel caso di aziende costituite da diverse unita' epidemiologiche di produzione di cui all'articolo 18, e il blocco di tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettono l'isolamento;
tolto: e) l'utilizzo di appropriati metodi di disinfezione alle entrate e alle uscite dai fabbricati o dai locali di stabulazione degli animali delle specie sensibili e dell'intera azienda;
tolto: f) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 13;
tolto: g) il prelievo dei campioni necessari per le prove di laboratorio conformemente al punto 2.1.1.1 dell'allegato III, al fine di facilitare l'indagine epidemiologica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art4 · fonte del testo
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