La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:

  • a)ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
  • b)al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;
  • c)ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art93 · fonte del testo