Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art92 · fonte del testo