Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 19 marzo 2021. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'autorita' di cui all'art. 19 collaborano, ai sensi del comma 2, con le autorita' competenti degli altri Stati membri anche senza preventiva richiesta da parte di queste ultime. Le autorita', qualora lo ritengano utile per l'osservanza della legislazione zootecnica:
tolto: a) esercitano o fanno esercitare, secondo la rispettiva competenza, la sorveglianza prevista dall'art. 23, comma 1;
tolto: b) segnalano quanto prima agli uffici di cui all'allegato B, per la successiva comunicazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione zootecnica, ivi compresi i mezzi ed i metodi utilizzati per effettuare tale operazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;27~art24 · fonte del testo
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