Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 6/2016

    Parametro
    14 gennaio 2016

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI,…

    Art. 81 cost. · Art. 117 cost. · Art. 136 cost. · Art. 8 Testo unico costituzionali

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  • Ordinanza n. 255/2015

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    3 dicembre 2015

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara estinti i processi in relazione ai ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; 2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'A…

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 120 cost. · Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

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  • Ordinanza n. 259/2015

    Parametro
    3 dicembre 2015

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali · Art. 75 Testo unico costituzionali

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1996 al 1 gennaio 2015. 192 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 e' altresi' definito l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale che individua:

tolto: a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

tolto: b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonche' tenuto conto della quota di cui alla lettera a). Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9. 3. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regioneaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268~art10bis · fonte del testo