Art. 5 — Norme procedurali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2011 al 14 marzo 2021. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'ammissione delle varieta' da conservazione nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:
tolto: a) descrizione della varieta' da conservazione e sua denominazione;
tolto: b) risultati di esami non ufficiali;
tolto: c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione;
tolto: d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;267~art5 · fonte del testo
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