Art. 2 — Volontariato
Le attivita' di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2024, N. 64)). ((Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono)) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonche' gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operativita' nel territorio ((delle province autonome. Le province autonome promuovono)) l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e ((riconoscono)) agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. ((Le province autonome esercitano)) le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore ((nel rispettivo territorio)). ((Le province autonome riconoscono)) il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e ((possono)) concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto. ((Le province autonome disciplinano)), con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivita' di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilita' ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticita', di pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati nonche' di elettivita' delle cariche sociali. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresi' iscritti di diritto gli enti ((...)) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operativita' nel territorio ((delle province autonome)). ((Le province autonome promuovono e valorizzano)) i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalita' di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunita', gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalita' disciplinate ((dalle province autonome)), del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attivita' strumentali o complementari rispetto alle attivita' di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.
Testo vigente dal 31 maggio 2024
