Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono conferiti al personale dei ruoli speciali, nell'ordine in cui e' collocato in questi ruoli, sempreche' ne sia ritenuto meritevole, con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, per operosita', diligenza e condotta lodevoli. Con le modalita' previste nel precedente comma e conferito al personale dei ruoli speciali di gruppo C un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di gruppo C.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
