Art. 25 — Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico

1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l'adeguamento dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate, come stabilito con procedura prevista in ambito europeo, al progresso tecnico e scientifico:

  • a)requisiti in materia di tracciabilita' del percorso;
  • b)informazioni da fornire ai donatori;
  • c)informazioni da richiedere ai donatori, comprese l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore;
  • d)requisiti relativi all'idoneita' dei donatori di sangue e di plasma e al controllo del sangue donato che comprendono:
  • 1)criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe;
  • 2)criteri di esclusione temporanea;
  • e)requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;
  • f)requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e dei componenti del sangue;
  • g)requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;
  • h)norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di qualita' per le strutture trasfusionali;
  • i)procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.

Testo vigente dal 23 gennaio 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261~art25 · fonte del testo