Finalita' delle procedure Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:

  • a)la ricerca di base;
  • b)la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
  • 1)la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
  • 2)la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
  • 3)il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici;
  • c)per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
  • d)la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
  • e)la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
  • f)l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
  • g)le indagini medico-legali. Non possono essere autorizzate le procedure:
  • a)per la produzione e il controllo di materiale bellico;
  • b)per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della LethalConcentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
  • c)per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
  • d)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200));
  • e)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200));
  • f)nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonche' dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 2014 al 31 dicembre 2025. 19 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

d) tolto: per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200;

e) tolto: per le ricerche sulle sostanze d'abuso aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26~art5 · fonte del testo