Art. 9 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.
Abrogato dal 17 gennaio 2020
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.
Abrogato dal 17 gennaio 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2013 al 17 gennaio 2020. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione e' precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2019, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-05;26~art9 · fonte del testo
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