Art. 11 — Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.
Abrogato dal 17 gennaio 2020
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.
Abrogato dal 17 gennaio 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2013 al 17 gennaio 2020. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, e' esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2019, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-05;26~art11 · fonte del testo
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