Art. 2 — Ambito di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2000 al 1 marzo 2010. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bonifici transfrontalieri denominati nelle valute degli Stati membri dell'Unione, nelle valute dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e in euro di ammontare non superiore a 50.000 euro o un controvalore equivalente eseguiti da una banca o da un altro ente. Le disposizioni del presente decreto possono essere derogate dalle parti solo in senso piu' favorevole al cliente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;253~art2 · fonte del testo
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