Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di istituire nelle nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Rimini per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Forli', ora denominata Forli'- Cesena, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sara' ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1› gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Forli', dei fondi di spettanza di quella di Rimini. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Rimini viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Testo vigente dal 1 aprile 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-06;252~art5 · fonte del testo