Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita' di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lecco per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Como in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sara' ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono. Il Ministero dell'interno provvede nei confronti della provincia di Bergamo con le stesse modalita' di cui sopra. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli provinciali ed il 1› gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, lo scorporo, dai rispettivi bilanci, dei fondi di spettanza della provincia di Lecco. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Lecco viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Testo vigente dal 1 aprile 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-06;250~art5 · fonte del testo