Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto)).

Testo vigente dal 22 marzo 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2008 al 22 marzo 2014. 8 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di tolto: rifugiato o di protezione sussidiaria, aggiunto: beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto tolto: degli status riconosciuti aggiunto: dello status riconosciuto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art1 · fonte del testo