Art. 3 — Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 189.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 189.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2013 al 15 dicembre 2021. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 189
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-05;25~art3 · fonte del testo
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