Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

  • a)provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici ((per la funzionalita' dell'ente));
  • b)predispone il bilancio dell'ente;
  • c)espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali ((delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.))

Testo vigente dal 11 febbraio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 184/2023

    Parametro
    29 settembre 2023

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento all'inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazio…

    Art. 16 Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 39-bis Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 · Art. 6 Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1999 al 11 febbraio 2004. 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici aggiunto: per la funzionalita' dell'ente;

… del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali aggiunto: delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242~art12 · fonte del testo