All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 7;";
  • b)al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse;
  • c)al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono inserite le seguenti: ", da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale";
  • d)al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.";
  • e)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le modalita' stabilite nel provvedimento di cui al comma 6";
  • f)al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, ((lettere d), e) ed e-bis)))".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2000 al 22 marzo 2001. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… sostituite dalle seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed tolto: f aggiunto: e-bis)".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241~art18 · fonte del testo