Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente: "Art. 68-bis Scambio di informazioni "1. Su motivata richiesta di autorita' competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorita' o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorita' o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessita' di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.".

Testo vigente dal 31 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241~art15 · fonte del testo